Installazione di ascensore: normativa fallimentare.


La presenza di un ascensore all’interno dei condomini costituisce al giorno d’oggi non solo una comodità ma una necessità. Si pensi alla presenza di anziani non più autosufficienti, a chi presenta difficoltà o patologie deambulatorie a giovani coppie con bambini e passeggino, ecc.

Guardando a quello che avviene in Europa, abbiamo l’esempio della Francia, dove all’Eliseo è allo studio un progetto di legge che vuole rendere obbligatoria l’installazione di un ascensore per gli edifici di nuova costruzione con almeno tre piani.

Invece, nel nostro paese che cosa prevede la normativa al riguardo?

La disposizione di riferimento in questo caso è l’art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 13 del 1989, che dispone che: “

La progettazione deve comunque prevedere: l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

 Il Decreto Ministeriale attuativo della predetta legge, n. 236 del 1989 sulle barriere architettoniche, dispone che “l’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e-o porticati“.

Dunque l’installazione di un ascensore è obbligatoria nei condomini costruiti dopo il 1989 dotati almeno del quarto piano.

Rientrano nei conteggi dei livelli anche il piano seminterrato e/o il porticato.

Mentre è prevista una deroga all’istallazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi il servoscala, negli edifici residenziali con un numero di livelli fuori terra non superiore a tre purché venga assicurata la possibilità d’installare l’ascensore successivamente nel tempo.

La situazione italiana non sembrerebbe dunque discostarsi più di tanto da quella francese.

Per renderci conto se la normativa italiana funzioni, occorre prendere in considerazioni i dati statistici sugli immobili residenziali presenti nella penisola che sono rinvenibili sul sito Istat.

Dall’indagine è emersa al 2011 (data dell’ultimo censimento), la seguente situazione:

Il numero di edifici residenziali con 3 piani fuori terra occupati in Italia è pari a

  • 2.948.147 unità, di questi l’ascensore è presente solo in 66.786 edifici;
Numero complessivo di edifici residenziali con non più di 3 piani fuori terra.
Numero di edifici residenziali con 3 piani fuori terra, dove è presente un ascensore.

Il numero di edifici residenziali con 4 e più piani fuori terra è invece pari a:

  • 1.174.906 unità, di questi l’ascensore è presente solo in 363.199 edifici.
Numero complessivo di edifici residenziali con 4 e più piani fuori terra
Numero di edifici residenziali con 4 e più piani fuori terra, dove è presente un ascensore.

Guardando i dati, è dunque possibile effettuare alcune considerazioni.

Se guardiamo alla normativa, oltre il terzo livello in poi fuori terra, dal quarto piano, l’ascensore diventa obbligatorio in tutti i casi.

Prendendo in considerazione il numero complessivo di edifici residenziali occupati con 4 e più piani fuori terra pari a 1.174.906, possiamo vedere che solo il 31% di questi, 363.199, presenta un ascensore.



Un numero limitato, considerando l’obbligatorietà.

La normativa infatti come abbiamo visto prevede l’obbligo di installare gli ascensori in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità condominiale sia posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.

La percentuale è destinata ad abbassarsi vistosamente se si prendono in considerazione gli edifici residenziali occupati con un numero di piani fuori terra non superiore a 3, in questo caso, come abbiamo visto, la normativa non prevede l’obbligo di installazione.

Facendo riferimento a tale ipotesi, possiamo notare che di 2.948.147 edifici, l’ascensore è presente solamente nel 2,26%, pari a 66.786 unità.

In merito ai dati c’è da sottolineare che la maschera non consente di filtrare gli edifici costruiti dal 1989 in poi, anno in cui diventa obbligatoria l’installazione degli ascensori per quelle unità immobiliari che presentano i requisiti appena descritti.

Se si potessero incrociare i dati degli edifici costruiti dal 1990 in poi, il numero percentuale degli edifici dove è presente un ascensore rispetto al totale sicuramente salirebbe.

Ad ogni buon conto, il fatto che gli ascensori siano installati solo nel 31% degli edifici dove per legge l’installazione è obbligatoria, dimostra la fallacità del sistema.

Il legislatore dovrebbe intervenire abbassando ulteriormente l’obbligatorietà dell’installazione al terzo livello fuori terra, includendo nel computo il piano interrato laddove presente.

Un’operazione di tal genere consentirebbe di aumentare in maniera significativa il numero di ascensori.

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