Vaccinazioni, caregivers e furbetti.


Come sapete di recente è entrata in vigore la nuova ordinanza n. 6 del 9 Aprile 2021 emanata dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, il Generale Francesco Paolo Figliuolo che si presta ad elusioni nell’individuazione dei caregivers che hanno diritto alla somministrazione della vaccinazione.

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In linea con il Piano Nazionale disposto dal Ministero della Salute del 12 marzo 2021, la nuova ordinanza dispone oltre la vaccinazione delle persone di età superiore agli 80 anni anche delle “persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche indicazioni contenute alla Categoria 1, Tabella 1 e 2 delle citate Raccomandazioni ad interim, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari“, oltreché delle persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età compresa tra i 60 e i 69 anni.

Sorge in tal caso un problema di non poco conto, che potrebbe portare a risvolti applicativi di una certa importanza, e che riprende quanto avevo già evidenziato a suo tempo con la vicenda di Andrea Scanzi in merito alla definizione di caregiver.

Come potete vedere, oltre le persone con elevata fragilità sono ammessi al vaccino, i familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari.

Ausili per persone con disabilità 

Nulla quaestio per quanto concerne la definizione di familiare convivente e di genitore – tutore o affidatario, in quanto se con il primo ci riferiamo a familiari che convivono con la persona con disabilità e risiedono nello stesso stabile, nel secondo caso ci si riferisce a chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela.

Particolari problemi, sorgono in merito la definizione di caregiver a sé stante, introdotta, la quale non sembra avere alcuna connessione con le precedenti indicando una categoria a parte.

Se riprendiamo la definizione ripresa dal Ministro per le disabilità, la stessa oltre i conviventi familiari introduce la categoria dei “caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto”.

Nell’ordinanza di Figliuolo non essendo specificato che cosa debba intendersi per caregiver, bisogna pertanto andare a riprendere la definizione del Ministero per le disabilità, che considera tali: tutti quei soggetti che forniscono una qualche forma di assistenza continuativa.

Stando così le cose si rischia di ottenere un eccessivo ampliamento della categoria dei beneficiari, potendo essere considerati caregivers, anche coloro che non soddisfino il requisito della convivenza, si pensi ai soggetti che operano a qualsiasi titolo nelle cooperative o come volontari.

Fatto ancor più grave è che vengano considerati caregivers anche coloro che non hanno un rapporto di lavoro regolare.

Basandoci sulla definizione del Ministro per le disabilità sono tali anche coloro che forniscono un’assistenza solo gratuita: si pensi alle badanti assunte in nero.

In questo caso infatti chiunque presti una qualche forma di assistenza potrebbe arrogarsi la pretesa di essere vaccinato senza dover fornire alcuna prova della sussistenza di un rapporto di lavoro o di familiarità con il presunto assistito.

Al fine di evitare prevaricazioni e furbizie nelle somministrazioni dei vaccini occorre dunque intervenire con urgenza facendo riferimento unicamente alla figura del caregiver familiare.

Sono già accorsi casi di persone che hanno ottenuto la priorità nelle vaccinazioni, in virtù della confusione che ha ingenerato il termine di caregiver.

Nell’ambito dei furbetti salta code delle vaccinazioni, il caso più eclatante è quello di Biella, dove per una persona con disabilità si sono avuti 20 caregivers. Tra le persone coinvolte nell’inchiesta, avvocati, commercialisti e liberi professionisti.



Anche la politica s’è interessata della questione.

Secondo il parlamentare Massimiliano De Toma: “alla persona da vaccinare che si dichiara caregiver, se non convivente, andrebbe chiesto di esibire il contratto di lavoro se badante o colf, ovvero l’atto di nomina se tutore/affidatario/amministratore di sostegno“.

Dal mio punto di vista, la soluzione più logica sarebbe quella di ricomprendere oltre il caregiver familiareanche coloro che prestano assistenza in forma continuativa o periodica in virtù di un regolare rapporto di lavoro con l’assistito.

In questo modo si andrebbe così a restringere sensibilmente la platea dei beneficiari, senza correre il rischio che i controlli possano andare ad impattare coloro che legittimamente assistono la persona.

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