Abbandonato dalla madre, viene parcheggiato in un ospedale psichiatrico fino all’età di 32 anni senza alcuna patologia mentale.


Parcheggiato in un ospedale psichiatrico fino a 32 anni.

Con questa pronuncia la suprema Corte di Cassazione è intervenuta su una vicenda particolare che ha interessato un individuo il cui destino, è stato interrotto da chi avrebbe dovuto garantirgli un futuro presso una famiglia affidataria, ma che di fatto l’ha abbandonato a se stesso lasciandolo a vegetare in una struttura per malati mentali.

Una persona all’età di 9 anni, viene abbandonata dalla madre e affidata presso un ospedale psichiatrico pur in assenza di qualsivoglia patologia, qui vi rimane oltre il compimento del diciottesimo anno di età, fino all’età 32 anni.

Nonostante non sia una persona con disabilità psichica rimane dunque confinato all’interno della struttura vivendo in un ambiente non sano ed equilibrato, a contatto con pazienti cerebropatici.

A nulla vale il fatto che la cartella clinica non denoti l’esistenza di patologie mentali: a dimostrazione di ciò per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’ospedale non riceve alcuna diagnosi di malattia né tantomeno ha mai avuto bisogno di psicofarmaci.

Convenuta in giudizio la struttura si difendeva innanzi al giudice sollevando esigenze di carattere umanitario.

L’azienda Sanitaria viene condannata al pagamento di 50.000 € per danno non patrimoniale, dal giudice di primo grado, confermata dal secondo grado, per perdita di chance conseguente dal non essere stato inserito in un nucleo familiare.

Il giudice di primo grado, esclude al contempo la sussistenza del danno biologico.

La contestazione precipua sollevata dell’azienda sanitaria concerne la volontarietà del ricovero dalla maggiore età fino all’età di 32 anni.

La legge, come viene evidenziato nella sentenza “non consentirebbe un ricovero volontario in assenza di

patologia da curare“, a tal fine, deve dirsi illegittimo quel ricovero che si protrae in assenza di un consenso consapevole ed informato della persona.

La Suprema Corte in questo caso censurando parzialmente la decisione dei giudici di merito, ha dichiarato liquidabile il danno biologico.

Dopo i tragici eventi di Bibbiano con l’inchiesta Angeli e Demoni, tale caso fa riflettere sotto diversi profili:

Il fatto che un individuo sia stato tenuto in una struttura psichiatrica per così tanto tempo, senza che nessuno ne denunciasse l’incompatibilità, denota che dopo l’affidamento in una struttura, può non essere intrapreso un percorso di riabilitazione dell’individuo.

Il risarcimento nei confronti del soggetto dimostra inoltre che i tragici eventi accaduti a Bibbiano porteranno quasi sicuramente i giudici a riconoscere l’esistenza di un danno di natura non patrimoniale per perdita di chance, come giusto che sia, per aver vissuto una vita diversa.

Ordinanza-sentenza-simile-bibbiano

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