Cura Italia: smart working per i lavoratori disabili


Lavoro agile e smart working, nuove opportunità per le persone con disabilità.

Il decreto Cura Italia ha espressamente previsto il diritto al lavoro agile, vale a dire la possibilità di lavorare da casa o da altre postazioni alternative per conciliare i ritmi lavorativi e le esigenze di cura o di riposo fisico dettate dalla patologia.

In particolare, fino al 30 Aprile 2020, i lavoratori dipendenti con gravi forme di disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, nonché quei gruppi familiari che abbiano nel proprio nucleo a una persona con disabilità (art. 3, c. 3, L. n. 104/1992), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (art. da 18 a 23, L. n. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il decreto continua statuendo che alle gravi disabilità con comprovate patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa viene riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle domande.

La statuizione contenuta nel presente decreto assume dunque una notevole importanza, in quanto sancisce il diritto pieno in capo al soggetto disabile di poter usufruire di questa nuova modalità di lavoro idonea a profili impiegatizi, nonostante la portata temporale di validità della norma.

Ausili per persone con disabilità 

È plausibile che la giurisprudenza in futuro possa pronunciarsi estendendo il diritto allo smart working andando oltre la validità temporale imposta dal decreto Cura Italia, decreto per il quale è attesa entro il 17 Aprile 2020 la conversione in legge.

Per i datori di lavoro interessati, il d. lgs. 151/2015 attuativo del Jobs act ha previsto contributi per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli, incluso l’apprestamento di tecnologie per il telelavoro.

Si discute se il lavoro agile possa rientrare nella categoria dell’accomodamento ragionevole, previsto all’art. 2 comma 4 della Convenzione Onu delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con Legge n. 18 del 2009.

Costituiscono accomodamenti ragionevoli tutte quelle modifiche ed adattamenti necessari disposti per rendere la postazione di lavoro accessibile, che non impongono un dispendio di risorse economiche e materiali eccessivo per il datore di lavoro e che consentono alla persona con disabilità di lavorare su base di eguaglianza con gli altri.

Sono in sostanza tutti quegli accorgimenti efficaci e pratici che con poco permettono l’utilizzo della postazione di lavoro.

La giurisprudenza ha riconosciuto come accomodamenti ragionevoli le modifiche per rendere flessibile l’orario di lavoro, e più in generale tutte quelle modifiche che riguardano l’organizzazione del lavoro.

Attualmente, il rifiuto o la mancata adozione dell’accomodamento ragionevole da parte dell’azienda costituisce un comportamento discriminatorio censurabile ai sensi della legge n. 67 del 2006.

L’inquadramento del lavoro agile nella categoria degli accomodamenti ragionevoli, consentirebbe dunque di sanzionare tutte quelle aziende che non intendono offrire una forma di lavoro flessibile che incida sull’organizzazione aziendale.

In attesa delle prime pronunce non ci rimane che attendere.

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