L’incidente a Zanardi e la circolazione su strada delle carrozzine per disabili


L'incidente a Zanardi e la circolazione su strada delle carrozzine per disabili
L’incidente a Zanardi e la circolazione su strada delle carrozzine per disabili

L’incidente a Zanardi e la circolazione su strada delle carrozzine per disabili.

Ausili per persone con disabilità 

L’incidente ad Alex Zanardi avvenuto su strada mentre circolava sulla sua handbike, ha messo in luce indirettamente un’annosa questione mai risolta fino in fondo dal governo italiano.

Mi riferisco alla necessità di regolamentare la circolazione su strada degli scooter e delle carrozzine per disabili.

Una questione che sto approfondendo in questo periodo (della quale parlerò più dettagliatamente nel mio ultimo libro) e non affrontata dalla stampa che si sta occupando della vicenda, incentrata unicamente a descrivere le dinamiche dell’incidente e le condizioni di salute del campione emiliano-romagnolo.

Ma veniamo al nocciolo.

Forse non tutti voi sapete, che i mezzi di trasporto per le persone con disabilità (sedie a rotelle, carrozzine, scooter elettrici, ecc.) sono considerati dalla legge, ai sensi dell’art. 46 del d. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), “ausili medici“, anche qualora siano asservite da motore.

L’art. 190 del Codice della Strada, richiamando l’art. 46 menzionato, dispone che “le macchine per uso di bambini o di persone invalide anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’art. 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni (OMISSIS)..“.

Dal combinato disposto evidenziato, emerge che i mezzi di locomozione delle persone con disabilità motoria, non rientrando nella definizione di veicolo, non possano circolare su strada. Come le macchine per bambini (con le quali emerge un’equiparazione legislativa del tutto ingiustificata a mio avviso) ed i pedoni, la loro circolazione infatti è ammessa unicamente sui marciapiedi, ai bordi delle carreggiate.

In presenza della vacatio legis (vuoto normativo) sulla mancata regolamentazione della circolazione su strada degli scooter e delle carrozzine per disabili, emergono con tutta evidenza i limiti ed i rischi per l’incolumità fisica delle persone con disabilità.

L’impossibilità di circolare su strada, oltre a non obbligare i conducenti di tali mezzi a dotarsi di dispositivi luminosi atti a segnalare la loro presenza su strada (aumentando il rischio d’incidenti), come invece avviene per i veicoli dotati di targa, fa sì che gli stessi non siano oggetto di assicurazione obbligatoria.

Molti hanno evidenziato la necessità di regolamentare tale aspetto, apportando le opportune modifiche al codice della strada, eventualmente prevedendo un’assicurazione che tuteli le persone con disabilità ed offra idonea copertura in caso d’incidenti.

V’è da dire, che qualora s’intendesse mettere mano alla materia, l’istituzione di una qualsiasi forma di assicurazione obbligatoria, andrebbe a costituire una vessazione ulteriore in capo a categorie di cittadini che si trovano in condizioni di fragilità economica e sociale.

A questo proposito, il Ministero della Sanità con una nota, rispondendo ad un quesito sollevato dal distretto socio sanitario di Albenga, ha escluso che i soggetti che hanno in comodato d’uso gratuito carrozzine e scooter elettrici dall’azienda sanitaria, abbiano l’obbligo di stipulare un’assicurazione che tuteli contro eventuali incidenti.

Nella risposta è stato precisato che la scelta della Asl “di conseguire economie di gestione” non può tradursi in un onere imposto agli assistiti, cui il Servizio sanitario nazionale deve garantire la fornitura degli ausili a titolo gratuito“.

L’incidente capitato al povero Alex Zanardi, al quale faccio i miei migliori auguri di una pronta guarigione, è tuttavia avvenuto mentre lui si trovava sopra ad una handbike.



In questo caso abbiamo un ulteriore discrasia. Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 9648 emanata in data 27 dicembre 2017, ha riconosciuto che la circolazione di tali veicoli, trattandosi di mezzi a propulsione muscolare, è sempre ammessa sulle strade, in quanto “non possono essere qualificate, in nessun caso, come ausili medici destinati all’uso esclusivo degli invalidi ai sensi dell’art. 46 del Codice della Strada, ma se non superano le dimensioni ed i limiti di massa previsti dall’art. 50 CDS, devono essere qualificate come velocipedi“.

Trattandosi di mezzi che per le loro caratteristiche intrinseche sono molti bassi, si consiglia, per gli utilizzatori, l’impiego di idonei dispositivi di segnalazione della presenza.

Nel caso dell’incidente capitato al campione, un ulteriore questione attiene al fatto che la staffetta dei dieci atleti paraolimpici che gareggiavano insieme ad Alex Zanardi, non era stata segnalata alle autorità competenti.

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